— Guida fiscale · Aggiornata aprile 2026

La tassazione della plusvalenza immobiliare
per italiani residenti in Italia.

Aliquote, abbattimenti, convenzione fiscale Francia-Italia. Una guida completa aggiornata al 2026, con un caso concreto calcolato.

  • Lettura circa 12 min
  • Aggiornata aprile 2026
  • Fonti impots.gouv.fr · BOFIP · Conv. 1989
— In quattro numeri
26,5 %
Tassazione totale in Francia
per un italiano residente UE
22
Anni di detenzione
per l'esonero totale IR
30
Anni di detenzione
per l'esonero totale prelievi sociali
1989
5 ottobre — convenzione
fiscale Francia-Italia
Capitolo 1

Il principio: chi paga cosa, dove.

La plusvalenza sulla vendita di un immobile situato in Francia è tassata dove si trova il bene. Un principio antico, ripreso dalla convenzione bilaterale Francia-Italia del 1989.

Quando un residente italiano vende una seconda casa a Nizza, Mentone o in qualunque comune francese, la plusvalenza eventualmente generata rientra in una doppia giurisdizione: quella francese, perché il bene si trova in Francia; quella italiana, perché il venditore è fiscalmente residente in Italia.

L'articolo 13 della convenzione fiscale bilaterale firmata il 5 ottobre 1989 risolve il potenziale conflitto: il diritto di imposizione principale spetta allo Stato in cui si trova l'immobile. Nel nostro caso, la Francia. L'Italia conserva un diritto di imposizione residua, ma concede un credito d'imposta (articolo 24-1-a) pari all'imposta effettivamente pagata in Francia, per evitare la doppia imposizione.

In pratica, per la maggior parte delle vendite oltre i 5 anni dall'acquisto, l'imposizione è di fatto solo francese: il diritto interno italiano esonera le plusvalenze immobiliari realizzate oltre il quinto anno di detenzione. I casi particolari sono descritti nel capitolo 5.

— Come circola l'imposta
Il bene si trova in
Francia
Imposta principale sulla plusvalenza
credito d'imposta
Il venditore risiede in
Italia
Credito d'imposta, nessuna doppia tassazione
In sintesi
Lei vende una casa in Francia. La plusvalenza è tassata in Francia (26,5 % aliquota di base per gli italiani residenti UE). L'Italia concede un credito d'imposta pari all'imposta francese, per evitare di pagare due volte. Dopo 5 anni di detenzione, la plusvalenza non è più imponibile in Italia.
FonteConvenzione fiscale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, articoli 13 e 24-1-a. Articolo 244 bis A del Code Général des Impôts. BOFIP BOI-INT-CVB-ITA-10-50. impots.gouv.fr.
Capitolo 2

Le aliquote francesi 2026.

Un italiano residente in Italia beneficia di un'aliquota nettamente inferiore a quella di un residente francese, e anche a quella dei non residenti extra-UE. Il vantaggio arriva dall'esonero dei contributi sociali CSG e CRDS.

L'aliquota applicata alla plusvalenza immobiliare di un italiano residente in Italia si compone di due elementi: l'imposta sul reddito (aliquota forfettaria del 19 %) e i prelievi sociali. È su quest'ultima voce che si gioca il vantaggio fiscale dei residenti UE.

Residente francese
36,2 %
della plusvalenza netta
IR19 %
Prelievi sociali17,2 %
CSG + CRDS + prélèvement de solidarité
Il Suo caso
Italiano residente in Italia
26,5 %
della plusvalenza netta
IR19 %
Prelievi sociali7,5 %
solo prélèvement de solidarité
Non residente extra-UE
37,6 %
della plusvalenza netta
IR19 %
Prelievi sociali18,6 %
USA, UK post-Brexit, Svizzera (certi casi)
Vantaggio italiani UE
Gli italiani beneficiano dell'esonero da CSG e CRDS grazie alla sentenza europea De Ruyter del 2015 e al Regolamento CE 883/2004. Pagano solo il prélèvement de solidaritéal 7,5 %, invece del 17,2 % applicato ai residenti francesi. Un risparmio di 9,7 punti sulla plusvalenza.
FonteArticolo 244 bis A del Code Général des Impôts. BOI-RFPI-PVINR-20-20. Sentenza CGUE C-623/13 De Ruyter del 26 febbraio 2015. Regolamento (CE) n. 883/2004.
Capitolo 3

Gli abbattimenti per durata di detenzione.

Più tempo si detiene il bene, meno si paga. Ma le due componenti dell'aliquota — imposta sul reddito e prelievi sociali — seguono due calendari diversi.

L'aliquota lorda del 26,5 % si applica alla plusvalenza netta imponibile dopogli abbattimenti legati alla durata di detenzione. I primi 5 anni non beneficiano di alcuna riduzione. Dal sesto anno in poi, l'abbattimento cresce ogni anno, ma a ritmo diverso per IR e prelievi sociali.

Componente
Imposta sul reddito
19 %
AnniAbbattimentoCumulato
1 – 5Nessun abbattimento0 %
6 – 216 % per annofino a 96 %
22+ 4 % finale100 %
≥ 22Esonero totale
Esonero totale22 anni
Componente
Prelievi sociali
7,5 %
AnniAbbattimentoCumulato
1 – 5Nessun abbattimento0 %
6 – 211,65 % per annofino a 26,4 %
22+ 1,60 %28 %
23 – 30+ 9 % per annofino a 100 %
≥ 30Esonero totale
Esonero totale30 anni
Attenzione — PLF 2026
Un emendamento del Projet de Loi de Finances2026 proponeva di ridurre l'esonero IR da 22 a 17 anni. Questa misura non è stata adottata nella legge di finanze definitiva. La regola dei 22 anni resta applicabile ad aprile 2026. Verificheremo gli aggiornamenti normativi prima di ogni mandato.
FonteArticolo 150 VC del Code Général des Impôts. BOI-RFPI-PVI-20-20. impots.gouv.fr — barème des abattements pour durée de détention. Projet de Loi de Finances 2026, testo adottato (aprile 2026).
Capitolo 4

La sopratassa sui plusvalori elevati.

Al di sopra di 50 000 € di plusvalenza imponibile, si aggiunge una sopratassa progressiva. In pratica colpisce raramente i venditori con lunga durata di detenzione.

Il Code Général des Impôts prevede una sopratassa specifica quando la plusvalenza imponibile dopogli abbattimenti per durata di detenzione supera 50 000 €. La sopratassa si applica all'aliquota IR (non ai prelievi sociali) e cresce per scaglioni.

Scaglione di plusvalenza imponibile
Da 50 001 a 100 000 €2 %
Da 100 001 a 150 000 €3 %
Da 150 001 a 200 000 €4 %
Da 200 001 a 250 000 €5 %
Oltre 250 000 €6 %
Nota pratica
La sopratassa si calcola sulla plusvalenza imponibile dopogli abbattimenti. Dopo 18-20 anni di detenzione, l'abbattimento IR azzera spesso la base imponibile sotto la soglia di 50 000 € e la sopratassa non si applica.
FonteArticolo 1609 nonies G del Code Général des Impôts. BOI-RFPI-TPVIE.
Capitolo 5

La convenzione fiscale Francia-Italia.

Firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, resta il riferimento per evitare la doppia imposizione tra i due Stati. Due articoli governano la plusvalenza immobiliare.

La convenzione fiscale bilaterale tra Italia e Francia è stata firmata il 5 ottobre 1989 ed è entrata in vigore il 1º maggio 1992. È ancora pienamente in vigore ad aprile 2026 e governa la ripartizione del potere impositivo per imposte sui redditi e sul patrimonio.

Articolo 13— plusvalenze: i redditi derivanti dall'alienazione di beni immobili sono tassabili nello Stato in cui tali beni sono situati. Un italiano che vende una casa a Mentone è dunque soggetto all'imposta francese.

Articolo 24-1-a— eliminazione della doppia imposizione: l'Italia concede al proprio residente un credito d'imposta pari all'imposta effettivamente pagata in Francia, nei limiti dell'imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Il credito è subordinato al principio di imposizione effettiva: si applica solo se l'imposta è stata realmente pagata in Francia.

Principio di imposizione effettiva
Il credito d'imposta italiano si applica solo se l'imposta è stata effettivamente pagata in Francia. Se l'esonero per durata di detenzione azzera l'imposta francese (oltre 22 anni per l'IR), può emergere un'imposizione italiana residua, da valutare caso per caso con un commercialista italiano di fiducia. Nella maggior parte delle vendite oltre i 5 anni dall'acquisto, la plusvalenza non è comunque imponibile in Italia.

Lato Italia, la regola dei 5 anni.Il diritto interno italiano (art. 67, c. 1, lett. b del TUIR) esonera le plusvalenze immobiliari realizzate oltre il quinto anno di detenzione. Sotto i 5 anni, il venditore ha due opzioni: l'imposta sostitutiva del 26 % davanti al notaio italiano, oppure la tassazione ordinaria secondo gli scaglioni IRPEF. Restano esenti l'abitazione principale e i beni ricevuti per eredità.

FonteConvenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989, articoli 13 e 24-1-a. Protocollo art. 15. BOFIP BOI-INT-CVB-ITA-10-50. Articolo 67, c. 1, lett. b del TUIR. Agenzia delle Entrate — circolari su plusvalenze da cessione di immobili esteri.
Capitolo 6

Il rappresentante fiscale accreditato.

Una formalità spesso temuta — e in realtà non dovuta, per un italiano residente in Italia.

Fino al 2014, ogni venditore non residente di un bene immobile in Francia doveva designare un représentant fiscal accrédité, un intermediario responsabile della dichiarazione della plusvalenza davanti al fisco francese. Un obbligo costoso e complesso.

Dal 1º gennaio 2015, in seguito a una decisione della Commissione europea, gli italiani residenti in Italia, come tutti i residenti UE ed EEE, non sono più tenuti a designare un rappresentante fiscale accreditato per la vendita di un immobile in Francia. La dichiarazione è fatta direttamente dal notaio francese tramite il formulario 2048-IMM.

Italiani UE — non dovuto
Nessun rappresentante fiscale richiesto. Il notaio francese depone il formulario 2048-IMM entro un mese dalla cessione.
Residenti extra-UE — obbligatorio
USA, Svizzera in certi casi, UK post-Brexit per alcuni aspetti: rappresentante fiscale accreditato sempre dovuto.
FonteArticolo 244 bis A del Code Général des Impôts, modificato dalla legge finanziaria rettificativa del 29 dicembre 2014. BOI-RFPI-PVINR-30-20. impots.gouv.fr.
Capitolo 7

Un caso concreto calcolato.

Italiano residente a Milano. Seconda casa a Nizza, acquistata nel 2005, venduta nel 2026. Vediamo, passo dopo passo, quanto pagherà effettivamente.

— Dati di partenza
Città del beneNizza
Residenza fiscale venditoreMilano (Italia)
Anno di acquisto2005
Prezzo di acquisto350 000 €
Anno di vendita2026
Prezzo di vendita600 000 €
Lavori giustificati con fatture50 000 €
Durata di detenzione21 anni
01
Prezzo di acquisto rettificato
Prezzo iniziale più i lavori di ristrutturazione documentati da fatture.
350 000 € + 50 000 €
400 000 €
02
Plusvalenza lorda
Differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto rettificato.
600 000 € − 400 000 €
200 000 €
03
Abbattimento IR (21 anni)
Plusvalenza imponibile IR = 200 000 × 4 % = 8 000 €. Dal 6° al 21° anno: 16 anni × 6 %.
6 % × 16 anni = 96 %
8 000 €
04
Abbattimento Prelievi sociali
Plusvalenza imponibile PS = 200 000 × 73,6 % = 147 200 €. Ritmo di abbattimento più lento.
1,65 % × 16 anni = 26,4 %
147 200 €
05
Imposta sul reddito (IR)
8 000 € × 19 %
1 520 €
06
Prelievi sociali
147 200 € × 7,5 %
11 040 €
07
Sopratassa plusvalori elevati
La base imponibile IR (8 000 €) è sotto la soglia di 50 000 €. Nessuna sopratassa.
base IR < 50 000 €
0 €
Totale imposte — Francia
12 560 €
1 520 € IR + 11 040 € prelievi sociali
Totale imposte — Italia
0 €
oltre 5 anni dall'acquisto
Plusvalenza lorda
200 000 €
Imposte totali
12 560 €
≈ 6,3 % sulla plusvalenza
Netto dopo imposte
187 440 €
FonteCalcolo effettuato secondo gli articoli 150 U e seguenti del Code Général des Impôts e il barème degli abbattimenti 2026. Simulazione indicativa: il calcolo effettivo può variare in base alle spese giustificate, ai lavori ammissibili e alla situazione individuale.
— Simulatore

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Capitolo 8

Gli errori da evitare.

Sei trappole frequenti nelle vendite transfrontaliere. Nessuna è fatale, ma ognuna costa tempo, denaro o tranquillità.

01.

Dimenticare di pagare effettivamente in Francia

Il credito d'imposta italiano si applica solo se l'imposta è stata realmente versata in Francia. Principio di imposizione effettiva: nessun credito, se non c'è imposta francese.

02.

Non giustificare i lavori con fatture

I lavori di ristrutturazione si aggiungono al prezzo di acquisto solo se documentati da fatture intestate al venditore, rilasciate da imprese. Le ricevute non bastano.

03.

Ignorare l'abbattimento per durata di detenzione

Una simulazione che non tiene conto degli abbattimenti sovrastima drasticamente l'imposta. A 21 anni, l'IR è abbattuto del 96 %.

04.

Confondere « non residente UE » e « non residente extra-UE »

Gli italiani UE pagano 26,5 % totale. I non residenti extra-UE pagano 37,6 % e sono soggetti al rappresentante fiscale accreditato. Confusione frequente nelle simulazioni generiche.

05.

Vendere prima dei 5 anni senza simulazione italiana

Sotto i 5 anni, la plusvalenza è imponibile anche in Italia (imposta sostitutiva 26 % o scaglioni IRPEF). Simulare entrambi i lati prima della vendita evita sorprese.

06.

Dichiarare tardivamente al fisco italiano

La plusvalenza estera, quando imponibile in Italia, va dichiarata nei termini previsti. Ritardi e omissioni comportano sanzioni. Il commercialista italiano di fiducia gestisce la tempistica.

— Avvertenza legale

Questa guida ha finalità puramente informativa e non costituisce consulenza fiscale personalizzata. La tassazione della plusvalenza dipende dalla situazione individuale del venditore (durata di detenzione, lavori giustificati, residenza fiscale, convenzioni applicabili). Si raccomanda di consultare un commercialista italiano di fiducia e il notaio francese prima di qualsiasi operazione. I dati presentati sono aggiornati ad aprile 2026, fonti: impots.gouv.fr, BOFIP, Service-Public.fr. Possono variare in funzione della normativa.

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